La diffusione dell’epidemia Covid-19 rischia di mettere a dura prova la tenuta dei modelli organizzativi exlege 231/2001.
Tra gli ambiti maggiormente interessati dall’emergenza da Covid-19 vi è certamente quello della Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01.
Diversi infatti i rischi inediti emersi, tra cui:
- la sicurezza sui luoghi di lavoro,
- i reati informatici,
- i delitti contro la Pubblica Amministrazione, etc.
In tale ultimo caso, infatti, si potrebbe configurare una responsabilità dell’impresa nei rapporti con lo Stato o con la Pubblica Amministrazione in genere, in caso di inottemperanza o di raggiro delle regole per beneficiare delle erogazioni pubbliche, oppure nelle ipotesi di malversazione.
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Per far fronte a tali questioni, Confindustria ha PUBBLICATO le prime indicazioni operative per facilitare l’adeguamento dei Modelli 231 da parte delle singole imprese, evidenziando inoltre gli obblighi che il datore di lavoro e l’Organismo di vigilanza (OdV) sono chiamati ad adempiere.
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Con l’aumento del lavoro agile, in modalità smart working, potrebbe aumentare in modo esponenziale il rischio che i vertici dell’impresa possano perdere il controllo rispetto all’agire dei propri dipendenti, i quali attraverso un pieno e completo utilizzo dei mezzi informatici dell’impresa, potrebbero trovare diverse occasioni per la commissione di illeciti in materia di criminalità informatica. Di contro, il datore lavoro che richiede a un amministratore di sistema le password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, al fine rafforzare il controllo dell’attività dei lavoratori in smart working, è parimenti responsabile di un reato informatico, in particolare del delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, anch’esso reato presupposto 231.
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Per concludere, La crisi in corso potrebbe, a mero titolo esemplificativo, indurre l’impresa, pur di accreditarsi favorevolmente nei confronti del ceto bancario per ottenere o vedersi confermati gli affidamenti, a predisporre reportistica economica e patrimoniale non rappresentativa della sua effettiva solvibilità.
Tale comportamento, nel caso in cui vi fossero strumenti finanziari emessi dalla società e quotati in mercati regolamentati, potrebbe rappresentare una fattispecie di aggiotaggio. Ad integrazione, seppur non catturato nella normativa 231, l’impresa in stato di insolvenza che millantando, durante tale periodo di vacazione, una situazione economica e patrimoniale migliore di quella effettiva continui a contrarre obbligazioni pur di proseguire la propria attività commerciale, potrebbe essere chiamata a rispondere del delitto di cui all’art. 641 c.p.
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Se da un lato è incontrovertibile che la dotazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo esplica una mera azione preventiva, dall’altro è certo che l’OdV, chiamato a supportare l’imprenditore e a verificare il corretto funzionamento del modello, svolge un ruolo chiave, a tutela dell’impresa, del suo equilibrio economico-finanziario, dei dipendenti e dei terzi.
Fonte: dirittobancario.it