NORMATIVA D. LGS. 231 / 01

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto in Italia il Sistema di Responsabilità Amministrativa dell’Ente in base alla quale qualora un soggetto, dipendente o collaboratore, operante in una società, commetta uno dei reati presupposto, previsti dal D.lgs. 231/2001, a vantaggio della società stessa, questa potrà essere condannata e subire una delle sanzioni previste dallo stesso D.lgs. 231/2001.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
Principi fondamentali:
- Predisporre ed adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
- Costituire un Organismo di Vigilanza dell’ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull’osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
- Definire i modelli di organizzazione e gestione;
- Essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l’elusione fraudolenta dei modelli stessi;
- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
Ovviamente tali adempimenti al Dlgs 231 devono poter essere svolti senza danneggiare l’attività dell’Ente per cui è necessario l’utilizzo di strumenti che permettano di raggiungere il risultato senza gravare in modo eccessivo sui processi aziendali riducendo al contempo il costo correlato agli adempimenti stessi.
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Quale è il criterio soggettivo?
Il criterio soggettivo di imputazione stabilisce che i reati-presupposto devono essere stati commessi dalle persone:
1. in posizione di vertice (lett. a) o
2. da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime (lett. b); come ora vedremo, sul piano processuale, sono diverse le conseguenze prodotte dai criteri soggettivi.
Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente NON risponde se prova di aver adottato un efficace modello organizzativo, di aver attribuito la vigilanza sul medesimo ad un organo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, che la persona abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; in questi casi l’esenzione dalla responsabilità deve essere provata dall’ente.
L’adozione di congrui modelli si rende necessaria per scongiurare reati eterogenei, connessi a processi decisionali realizzati in vari ambiti aziendali: dall’aggiudicazione di gare di pubblico appalto, alla contrattazione con la P.A. per la fornitura di beni e servizi; dall’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, finanziamenti, alla commissione dei reati penali di natura societaria (violazione di obblighi degli organi ed operazioni sul capitale); dall’irregolare gestione finanziaria alla frode informatica.
Inoltre, i reati “presupposti”, sebbene tassativi, sono stati incrementati da interventi normativi che richiamano anche le figure di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e reati ambientali.
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Qual è il criterio Oggettivo?
L’interesse e il vantaggio sono i due criteri oggettivi di imputazione della responsabilità dell’ente ex art. 5 c.1 Dlgs. 231/2001.
L’interesse è identificato da un fine contenuto nella condotta delittuosa della persona fisica e per questo il giudice deve valutarlo ex ante, al momento dell’azione; infatti l’attuazione dell’interesse può verificarsi ma anche rimanere solo potenziale.
Il vantaggio, invece, è identificato da un profitto materiale ottenuto grazie alla commissione del reato anche indipendentemente dall’interesse del soggetto agente; infatti il vantaggio è sempre associato a beni materiali riconducibili al patrimonio.
L’art. 5 c.2 Dlgs. 231/2001 dice che “l’ente non risponde se le persone indicate al comma 1, hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”; la ratio della clausola di irresponsabilità dell’ente è evidente in quanto in assenza dei criteri oggettivi di imputazione, l’interesse o il vantaggio, la responsabilità della persona giuridica è esclusa.
L’art. 8 c.1 lett. a) Dlgs. 231/2001 dice che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato (o non è imputabile); da ciò si evince l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella del soggetto agente.
Da chi deve essere formato l’ODV (Organismo di vigilanza)?
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono avere idonee competenze professionali e possedere/acquisire un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell’ente, oltre che la totale padronanza del Modello.
La nostra struttura ha nel Dott. Massimo Zampetti la figura già presente in Organismi di Vigilanza, preparata dal punto di vista Legale e Amministrativo (Legal Advisor), profondo conoscitore dei reati informatici e della normativa sulla Privacy (Certificato Data protection Officer e presente come DPO in diverse strutture sia Private che Pubbliche) e nell’l’Ing Coalberto Testa (RSPP per diverse strutture) un Consulente specializzato per tutti gli aspetti tecnici relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Approfondisci metodi e criteri per la nomina dell’Organismo di Vigilanza!
Testo completo Normativa 231/01
Il testo completo è riportato nel documento che alleghiamo qui: La Normativa 231 – il testo di legge.

Privacy, tutela dei dati personali e Modello 231/01: PrivacyControl e 231Control
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