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Approvato il decreto di attuazione della Direttiva PIF: novità per il D.Lgs. n. 231/2001, tra nuovi reati presupposto e inasprimento delle sanzioni


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Ampliato il novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato delle società ex d.lgs. n. 231 del 2001 e modifiche al d.lgs. n. 74 del 2000 in tema di illeciti fiscali. Ma non solo: ecco tutte le novità apportate dal D.Lgs. 75/2020.


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, approvato dal Consiglio dei Ministri nei primi giorni di luglio e che attua la c.d. Direttiva PIF n. 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 recante norme per la:

  • lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ed intesa, come si legge nel Considerando 3) della direttiva,
  • a «proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche che tra di esse».

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In particolare, si osserva innanzitutto che vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

  • il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
  • il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;
  • il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d’uso) ex art. 314, c. 1, c.p.;
  • il delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p.;
  • l’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.;
  • il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
  • l’omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
  • l’indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
  • i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

La nuova disposizione opera in presenza di quattro condizioni:

       a) l’evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato,

       b) deve aver ad oggetto l’evasione della sola imposta sul valore aggiunto,

       c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell’Unione europea,

       d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall’articolo 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

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Inoltre, è importante sottolineare che, con riferimento ai reati tributari di:

  • dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000,
  • di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e
  • di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000,

è prevista la punibilità anche all’ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all’interno dell’Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Infine, si osserva che il Decreto si occupa anche di aspetti doganali (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) e di controlli sugli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva (L. 898/1986).

In virtù di siffatto quadro normativo, è assolutamente necessario, per le imprese, provvedere con urgenza all’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. Lgs. n. 231/2001, al fine di continuare a garantire la compliance aziendale e mantenere l’efficacia esimente dei Modelli stessi.

Fonte: ilfattoquotidiano, sole24ore