FAQ: Domande & Risposte
Cosa stabilisce il D. Lgs. 231/2001?
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale delle società e degli enti, per reati commessi, o tentati, nel loro interesse o a loro vantaggio.
Alla responsabilità degli enti e delle società si aggiunge quella degli Amministratori e delle figure apicali.
Quali sono i benefici in caso di adozione del Modello 231/2001?
L’adozione ed efficace attuazione del modello di controllo e gestione anticrimine da luogo a quattro importanti benefici:
· Tutela Da Responsabilità Penale
Il reato resta incardinato in capo a chi lo ha effettivamente commesso e la Magistratura inquirente non può estenderlo alla società né agli amministratori. Estensione viceversa automatica in caso di assenza del modello 231/01.
· Tutela Da Responsabilità Economico/Patrimoniale
L’Amministratore della società o dell’ente non risponde, nei confronti dei soci, dipendenti, banche, compagnie di assicurazione e creditori, per i gravi danni derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata adozione del Modello di Controllo Anticrimine. Il Tribunale di Milano con la sentenza 1774/08, successivamente richiamata, ha condannato gli Amministratori di una società che non hanno provveduto a dotare la stessa del Modello di controllo e Gestione Anticrimine ai sensi del D. Lgs. 231/01.
· Presunzione Di Rispetto Della Normativa Sulla Sicurezza Sul Lavoro
Si determina una presunzione di rispetto delle prescrizioni di cui al TU 81/08 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e quindi una inversione dell’onere della prova per effetto della quale è l’Organo inquirente a dover dimostrare il mancato rispetto delle prescrizioni e non l’imprenditore come normalmente avviene. L’art. 30del T.U. 81/08 stabilisce, infatti, che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti richiesti dallo stesso T.U.
Tabella di Sintesi dei REATI PRESUPPOSTI ex D. lgs 231/01
- Reati nei rapporti con la P.A.: indebita percezione di contributi, finanziamenti; truffa in danno dello Stato o d’altro ente pubblico (art. 640, 1°co. N.1 c.p.); corruzione; concussione (art. 317 c.p.); malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), ecc.
- I reati societari: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); falso in prospetto, (art. 2623 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del Capitale (art. 2632 c.c.) omessa convocazione dell’assemblea (art. 2631 c.c.); ecc.;
- I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose per violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori (T.U. 81/08);
- Reati ambientali;
- Riciclaggio e autoriciclaggio;
- Reati tributari (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; delitti di dichiarazione infedele; delitti di omessa dichiarazione; ipotesi di delitto tentato e non solo consumato; delitti di indebita compensazione.
L’adozione del modello è obbligatoria?
Dal momento dell’entrata in vigore del D. lgs 231/01, si è subito posto il problema circa l’obbligatorietà o meno dell’adozione del Modello Organizzativo ivi richiamato, anche alla luce delle disposizioni dell’art. 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società).
La responsabilità richiesta dalla nuova formulazione dell’art. 2392 c.c. dunque è più ampia in quanto si riferisce NON solo alla diligenza del buon padre di famiglia, ma anche e soprattutto alla natura dell’attività esercitata, obbligando gli amministratori a compiere scelte che siano informate, meditate e basate sulle rispettive conoscenze, che devono essere adeguate alla natura dell’incarico ( vera e propria diligenza professionale).
Gli amministratori quindi, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 2392 c. c., sono chiamati a rispondere dei danni causati alla società dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza specifica o generica posti a loro carico.
In definitiva, dalla lettura combinata dell’art. 6, D.lgs. 231/2001, dell’art. 9 della Legge 123/07 e dell’art. 2392 c.c. è possibile concludere che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, SOLO adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs. 231.
La Giurisprudenza
TRIBUNALE DI NAPOLI, GIP Dott.ssa R. Saraceno , ORDINANZA 26.06.2007 ha ritenuto inadeguato il MODELLO ORGANIZZATIVO adottato dalla capogruppo e dalle controllate affermando, con argomentazioni che hanno fatto specifico riferimento, all’ Organismo di Vigilanza; al sistema sanzionatorio; ai percorsi formativi per il personale; alle metodiche in ordine all’analisi dei rischi ed infine in ordine alla trasparenza dei processi e tracciamento delle operazioni.
L’adozione del modello è mai stato considerato dalla Magistratura elemento per l’assoluzione?
Sentenza 17 Novembre 2009 – Applicazione dell’esimente della responsabilità amministrativa di un ente: Il 17 Novembre 2009 è stata pronunciata presso il tribunale di Milano dal GIP Dott. Manzi una sentenza innovativa nel panorama giuridico italiano: per la prima volta un modello organizzativo è stato ritenuto valido come esimente della responsabilità amministrativa di un ente.
La società in questione è una S.P.A. a cui veniva contestato il reato di Aggiotaggio (ex art. 2637 c.p., Art. 25-ter, D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61) commesso dal Presidente del CdA e dall’amministratore delegato. Il GIP ha ritenuto il modello organizzativo valido e quindi idoneo ad escludere la responsabilità amministrativa dell’azienda, in quanto ha reputato che i comportamenti illeciti tenuti dai vertici aziendali NON fossero dovuti a carenze del modello organizzativo ma ad una cosciente violazione da parte degli stessi delle regole interne adottate.
La mancata adozione del modello ha determinato gravi SANZIONI in capo agli Amministratori?
Le sanzioni a cui l’azienda o ente in genere potrebbe andare incontro a:
- Sanzioni interdittive (interdizione, anche fino ad un anno per alcuni reati, dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni/ licenze/ concessioni; mancata ammissione a gare di fornitura della P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, etc.);
- Sanzioni pecuniarie calcolate con il sistema delle quote variano in base al reato ed alla gravità della responsabilità dell’azienda;
- Confisca del profitto del reato.
Per il dipendente giudicato colpevole invece le sanzioni sono quelle previste dal Codice Penale.
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La nostra Società opera nel settore della consulenza in materia di adeguamento al D.lgs. 231/01. La consulenza si divide sia in numerose ore di formazione rese a tutto il personale dipendente del Cliente, sia con la redazione del Codice Etico con la contestuale istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
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